Scade il 12 marzo 2018 il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle Abilitazioni all’uso di Attrezzature di lavoro, sancito al comma 5 dell’art. 73 del D. Lgs n. 81/08, e le cui modalità sono state definite dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
Ricordiamo che l’entrata in vigore dell’Accordo fu prevista a 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12 marzo 2013). Gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni a partire dal 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell’accorso attrezzature): iI punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 è stato poi sostituito dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, stabilendo che “Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera e).”
Pertanto, per ciascuna Abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori, entro il 12 marzo 2018.Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all’Accordo 22/2/2012 sono:
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Gru a torre
Gru mobile
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
Pompe per calcestruzzo.